TASI (Tassa Servizi Indivisibili)
COSA
Che cos'è la T.A.S.I.
La TASI è il tributo per i servizi indivisibili in vigore dal 2014 al 2019.
E' stata abrogata a partire dal 2020, con la Legge 27 dicembre 2019, n. 160.
Presupposto del tributo comunale per i servizi indivisibili TASI era il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di fabbricati, ivi compresa l’abitazione principale, e di aree edificabili, come definiti ai fini dell’imposta municipale propria (IMU), ad eccezione in ogni caso dei terreni agricoli.
Il tributo concorre al finanziamento dei servizi indivisibili erogati dal Comune.
Regolamento, aliquote e detrazioni TASI per l'anno 2019.
Il Consiglio Comunale, con delibera n. 14 del 31/03/2019, ha approvato le aliquote e le detrazioni per l'anno 2019, confermando quelle del 2018.
Ricordando che le abitazioni principali, diverse da quelle di lusso di cui alle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, e relative pertinenze, ivi comprese le unità immobiliari ad esse equiparate dall’articolo 13, comma 2 del decreto legge n. 201 del 2011 e dal regolamento comunale IMU, dal 2016 sono ESENTI sia da IMU che da TASI,
per le altre categorie le aliquote e le detrazioni TASI sono le seguenti:
A) Aliquota TASI del 1,5 per mille per le unità immobiliari di lusso classificate nella categoria catastale A1, A8 e A9 adibite ad abitazioni principali e relative pertinenze;
Sono previste 3 tipologie di detrazioni:
1) Detrazioni per le abitazioni principali di importo decrescente all'incremento del valore della rendita dell’abitazione principale o assimilata secondo le seguenti fasce di rendita:
Detrazione di Euro 200 per unità abitativa con rendita catastale minore o uguale a 260 Euro
Detrazione di Euro 150 per unità abitativa con rendita catastale compresa tra 261 e 500 Euro
Detrazione di Euro 100 per unità abitativa con rendita catastale compresa 501 e 700 Euro
Detrazione di Euro 50 per unità abitativa con rendita catastale compresa 701 e 900 Euro
Nessuna detrazione per unità abitativa con rendita catastale superiore a 900 Euro (50 euro solo nel caso in cui il proprietario abbia ISEE inferiore a 20.000 Euro)
2) Alle abitazioni principali o assimilate si applica un’ulteriore detrazione per i figli pari a 30 euro per ogni figlio di età non superiore a 26 anni purché dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell’unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo;
3) E' concessa un’ulteriore detrazione di 50 euro quando nel nucleo familiare vi sia un portatore di handicap con un grado di invalidità del 100% e/o con una certificazione handicap, in stato di gravità, ai sensi della legge 104 art. 3 comma 3;
B) Aliquota TASI dell’ 1,0 per mille sulle restanti categorie di immobili, fatta eccezione per le abitazioni non locate per le quali è pari allo 0 (zero) per mille in quanto già soggette all'aliquota massima IMU)
D) Nel caso in cui l’unità immobiliare sia occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale sulla stessa, quest’ultimo e l’occupante sono titolari di un’autonoma obbligazione tributaria. In tale ipotesi l’occupante (inquilino) sarà tenuto al versamento della TASI nella misura del 20% mentre il proprietario, titolare del diritto reale sull’immobile, della restante quota pari all’ 80% del tributo.
Dal 2016 l'inquilino residente anagraficamente nell'abitazione presa in affitto è ESENTE dal pagamento della sua quota TASI. Il proprietario invece deve continuare a pagare la sua quota.
Cosa si intende per abitazione principale e le sue eventuali pertinenze.
Per abitazione principale si intende l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il contribuente ha la propria dimora abituale e risiede anagraficamente. L'abitazione principale quindi può essere una soltanto e anche in catasto deve risultare un'unica unità immobiliare.
Pertinenze dell'abitazione principale
Le pertinenze dell'abitazione principale sono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo.
Pertanto se si possiedono due o più pertinenze uguali per categoria, ad esempio un'autorimessa e un posto auto scoperto (entrambe in cat. C/6), solo ad una si applicherà l'aliquota ridotta prevista per l'abitazione principale, mentre all'altra si applica l'aliquota base.
CASA CONIUGALE ASSEGNATA AD UNO DEI CONIUGI A SEGUITO DI SEPARAZIONE O DIVORZIO
Nei casi di assegnazione della casa coniugale al coniuge disposta a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio l’IMU o la TASI (se dovute) devono essere versate solo dal coniuge cui è stata assegnata l’ex casa familiare ed è sempre considerata abitazione principale.
Il coniuge non assegnatario potrà beneficiare delle agevolazioni per l’abitazione principale sull’eventuale altro immobile posseduto nel quale risiede anagraficamente e dimora abitualmente.
UNITÀ ABITATIVA E RELATIVE PERTINENZE POSSEDUTA DAGLI APPARTENENTI ALLE FORZE ARMATE, ECC.
Non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica ai fini dell'applicazione dell'aliquota e detrazione per abitazione principale e relative pertinenze, posseduta, e non concessa in locazione, dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate, alle Forze di polizia ad ordinamento militare e ad ordinamento civile, nonché al personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, al personale appartenente alla carriera prefettizia. Per avvalersi di tale beneficio per l’anno 2014 il soggetto passivo IMU è tenuto a presentare entro il 30 giugno 2015 una specifica dichiarazione su apposito modello predisposto dal Ministero.
NOVITÀ 2015: ABITAZIONI POSSEDUTE DA CITTADINI ITALIANI ISCRITTI AIRE TITOLARI DI PENSIONE ESTERA.
Per l’unità abitativa posseduta da un cittadino italiano pensionato residente all’estero iscritto all’AIRE, tenuta dallo stesso a propria disposizione, l’art. 9-bis del Decreto Legge n. 47/2014 – convertito in Legge n. 80/2014 – prevede che, a partire dall’anno d’imposta 2015:
comma 1 -“…è considerata direttamente adibita ad abitazione principale una ed una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà' o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso”
comma 2 -“Sull’unità immobiliare di cui al comma 1, le imposte comunali TARI e TASI sono applicate, per ciascun anno, in misura ridotta di due terzi.”
Dal 2016 in questi casi quindi, per effetto dell’equiparazione all’abitazione principale:
a) se l’immobile appartiene alle categorie catastali comprese tra A/2 ed A/7, è esente sia dall’IMU che dalla TASI.
b) se l’immobile appartiene alle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, è assoggettato all’IMU e alla TASI con l’aliquota e detrazioni previste per le abitazioni principali di tali categorie.
Ricapitolando, dal 2015 l'assimilazione ad abitazione principale è subordinata al possesso di tutti i seguenti requisiti:
A - proprietario cittadino italiano residente all'estero con iscrizione all’AIRE;
B - già titolare di pensione nel rispettivo paese (estero) di residenza (no pensionati Inps o di enti previdenziali italiani)
C - l'immobile posseduto non deve risultare locato o comunque utilizzato da terzi in comodato d’uso.
L’agevolazione deve intendersi estesa alle pertinenze, anch’esse né locate né comunque utilizzate da terzi in comodato d’uso - nella misura massima di una unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali C/2, C/6 o C/7, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità principale ad uso abitativo.
Restano pienamente soggetti ad IMU e TASI, tutti gli altri fabbricati posseduti da cittadini italiani residenti all’estero ed iscritti AIRE, per i quali non si verificano i requisiti sopra indicati.
Novità 2016 sulle agevolazioni IMU/TASI per le case concesse in uso gratuito a figli o genitori
La Legge Finanziaria per l’anno 2016 modifica le regole riguardanti l’applicazione dell’IMU/TASI nel caso di abitazioni concesse in uso gratuito a figli o genitori: non esiste più la possibilità di assimilazione all’abitazione principale, ma è prevista una riduzione del 50% su IMU e TASI alle seguenti condizioni :
- il contribuente deve essere residente nel Comune di Poggio a Caiano, e deve possedere soltanto due abitazioni di proprietà (la propria abitazione principale e quella data in uso gratuito). Chi possiede altre abitazioni in Italia non potrà usufruire dell’agevolazione. Potrà invece farlo chi, oltre alle due abitazioni, ha altre proprietà come terreni, aree fabbricabili o negozi.
- che vi sia un contratto di comodato e che questo sia registrato presso l’Agenzia delle Entrate. Pertanto coloro che fino ad oggi hanno usufruito delle agevolazioni mediante la semplice presentazione al Comune della dichiarazione di uso gratuito, dal 2016, se intendono usufruire della nuova riduzione con decorrenza sin dal 1° gennaio 2016, devono registrare il contratto verbale presso l’Agenzia delle Entrate.
- il comodante deve presentare la dichiarazione Imu per attestare il possesso dei requisiti sopra indicati.
CODICI TRIBUTO TASI
Questi sono i codici tributo per il pagamento tramite F24 della TASI dovuta al Comune di Poggio a Caiano:
3958 TASI per abitazione principale e relative pertinenze
3959 TASI per fabbricati rurali ad uso strumentale
3960 TASI per aree fabbricabili
3961 TASI per altri fabbricati.
Si ricorda che il codice catastale del Comune di Poggio a Caiano è G754.
L’importo minimo annuo al di sotto del quale non è dovuto il pagamento dell’IMU e della TASI per il Comune di Poggio a Caiano è di 12,00 Euro. Tale importo deve intendersi riferito all’importo complessivamente dovuto per l’intero anno dal singolo contribuente per tutti gli immobili posseduti nel Comune.
Come calcolare la TASI
Per calcolare l'imposta da pagare è necessario determinare il valore imponibile.
Per i fabbricati iscritti o iscrivibili in Catasto occorre:
1- rivalutare del 5 per cento la rendita catastale del fabbricato
2- determinare il valore imponibile moltiplicando la rendita catastale rivalutata per i seguenti moltiplicatori:
160 per i fabbricati classificati nel gruppo A (esclusa categoria A10) e nelle categorie C/2, C/6 e C/7
80 per i fabbricati della categoria A/10
140 per i fabbricati del gruppo catastale B e delle categorie C/3, C4 e C/5
55 per i fabbricati della categoria C/1
65 per i fabbricati del gruppo catastale D (esclusa categoria D/5)
80 per i fabbricati della categoria D/5
Per le aree fabbricabili la base imponibile è costituita dal valore venale in comune commercio al 1° gennaio dell'anno in corso, determinato con riguardo anche ai prezzi medi rilevati sul mercato per la vendita di aree aventi analoghe caratteristiche.
Una volta determinata la base imponibile, l'imposta si calcola applicando alla stessa l'aliquota prevista per la fattispecie dell'immobile provvedendo eventualmente, nel caso in cui se ne abbia diritto, ad operare la detrazione d'imposta.
DOVE/QUANDO
Per garantire il massimo rispetto delle norme per il contenimento del Covid-19, sarà possibile accedere all'Ufficio solo tramite appuntamento, seguendo le indicazioni presenti al precedente link.
Nella pagina dedicata agli appuntamenti presso l'Ufficio Tributi, sono indicate le pratiche più comuni, i documenti necessari e le varie modalità per eseguirle.
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