I.M.U. (Imposta Municipale Propria)
COSA
L'IMU è l'imposta municipale propria in vigore dal 2012.
Dal 2014 l'IMU si applica su fabbricati, aree fabbricabili e terreni agricoli, comprese le abitazioni principali classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 ed A/9 e le loro pertinenze.
L'imposta è dovuta dal titolare del diritto di piena proprietà, usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi e superficie. Nel caso di immobili concessi in locazione finanziaria (leasing) il pagamento deve essere effettuato dal locatario. La nuda proprietà non produce alcun obbligo ai fini IMU.
Non sono soggetti ad IMU dal 2014:
•abitazione principale del contribuente classificata in categoria catastale A/2, A/3, A/4, A/5, A/6 o A/7 e relative pertinenze (una sola per ciascuna categoria catastale C/2, C/6 e C/7);
•fabbricati rurali strumentali;
•fabbricati costruiti e destinati dalla imprese costruttrici alla vendita fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati
Nuova IMU 2020
La Legge di bilancio 2020 con decorrenza dal 01.01.2020 riorganizza la tassazione comunale sugli immobili.
Con l’abrogazione della IUC, e quindi della TASI, il legislatore ha riformulato la disciplina dell’IMU 2020 in un unico testo normativo (contenuto nell’art. 1, commi da 738 a 783 della Legge 27.12.2019, n. 160).
Si ricorda che continua ad essere applicata la Tassa comunale sui rifiuti (TARI), la cui gestione per il Comune di Poggio a Caiano è affidata ad Alia S.p.A.
La nuova IMU 2020 mantiene l’esenzione già prevista per IMU e TASI per l’abitazione principale non di lusso.
A seguito dell’abrogazione della TASI non è più prevista la quota per l’inquilino.
Per il 2020, non è più prevista l’esenzione per l’unità immobiliare disabitata di titolari di pensioni estere iscritti all’AIRE.
A partire dal 2021 in base alla Legge 178/2020 per una sola unità immobiliare a uso abitativo, non locata o data in comodato d'uso, posseduta in Italia a titolo di proprietà o usufrutto da soggetti non residenti nel territorio dello Stato che siano titolari di pensione maturata in regime di convenzione internazionale con l'Italia, residenti in uno Stato di assicurazione diverso dall'Italia, l'IMU è applicata nella misura della metà e la TARI è dovuta in misura ridotta di due terzi. Nel 2022 la riduzione IMU è stata del 62,5% (ovvero si pagava il 37,5%). Dal 2023 la riduzione è tornata al 50%.
Novità 2024 per gli enti non commerciali.
Il comma 71 della Legge di Bilancio 2024 (L. 213 del 30/12/2023) introduce una importante novità in tema di enti non commerciali. Fino ad oggi, uno dei motivi di maggiore contenzioso IMU con gli enti non commerciali era dovuto al fatto che secondo la giurisprudenza corrente e da anni consolidata, l’esenzione per gli immobili in cui, beninteso, si svolgano le attività previste dall’art. 7, comma 1, lett. i) del D.Lgs. 504/92 con modalità non commerciali, non spetta nel caso di utilizzazione indiretta del bene, cioè in caso di comodato gratuito ad altro ente non commerciale.
Interviene oggi il legislatore con norma di interpretazione autentica per dire che “gli immobili si intendono posseduti anche nel caso in cui sono concessi in comodato a un soggetto di cui all’articolo 73, comma 1, lett. c), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 [leggi: altro ente non commerciale], funzionalmente o strutturalmente collegato al concedente, a condizione che il comodatario svolga nell’immobile esclusivamente le attività previste dall’art. 7, comma 1 lett. i) del D.Lgs. 504/1992, con modalità non commerciali.
Precisa inoltre la norma: “gli immobili si intendono utilizzati quando sono strumentali alle destinazioni di cui all’articolo 7, comma 1, lettera i), del D.Lgs. 504/1992, anche in assenza di esercizio attuale delle attività stesse, purché essa non determini la cessazione definitiva della strumentalità.”
Immobili occupati abusivamente
Come ricorderanno gli interessati,nel 2023 entrava in vigore una nuova esenzione IMU per gli immobili non utilizzabili né disponibili per i quali sia stata presentata denuncia all’autorità giudiziaria in relazione ai reati di violazione di domicilio (art. 614, comma secondo, c.p.) e invasione di terreni ed edifici (art. 633 c.p.), ovvero per i casi in cui l’immobile sia occupato abusivamente, qualora sia stata presentata denuncia o iniziata azione in sede giurisdizionale penale.
La norma prevedeva però che per poter accedere all’esenzione, il soggetto interessato dovesse comunicare il possesso di tali requisiti “secondo modalità telematiche” che il Ministero dell’Economia e delle Finanze avrebbe poi definito.
Purtroppo, le regole per questa comunicazione telematica non sono mai giunte, e il MEF è dovuto intervenire in extremis, alla scadenza del saldo IMU 2023, con un comunicato stampa in cui, nel confermare ai contribuenti interessati di non versare l’imposta, li invitava a presentare la dichiarazione IMU attestante il possesso dei requisiti, esclusivamente in modalità telematica entro il 30/6/2024. Si ricorda quindi di presentare dichiarazione IMU entro il 30 giugno dell'anno successivo in cui ci si è avvalsi dell'esenzione.
COME
Regolamento, aliquote e detrazioni IMU per l'anno 2025
Il Consiglio Comunale con delibera n. 96 del 30/12/2024 ha deliberato le aliquote valide per l'anno 2025.
Le aliquote e le detrazioni IMU 2025 sono le seguenti:
- Aliquota base (ordinaria): 1,06%
- Aliquota abitazione principale e relative pertinenze: 0,60%
- Aliquota per alloggi locati a canone concordato a soggetti residenti anagraficamente: 0,76% (E' richiesta la presentazione della Dichiarazione di sussistenza dei requisiti per applicazione aliquota agevolata per locazioni a canone concordato e del relativo modello H, da scaricare in fondo alla pagina)
- Aliquota per abitazioni date in comodato gratuito fino al primo grado in linea retta: 0,76% (Imponibile ridotto al 50% solo per chi rispetta tutte le condizioni previste dalla lettera c) del comma 747, art. 1, della Legge n. 160/2019) La recente sentenza della Cassazione n. 37346/20222 ha chiarito che non è possibile usufruire della riduzione Imu in caso di comodato/uso gratuito tra comproprietari dello stesso immobile.
- Aliquota fabbricati con categoria catastale C/1 e C/3: 0,86%
- Aliquota fabbricati con categoria catastale D (escluso D/10): 0,86% (0,76% da versare allo Stato e 0,1% da versare al Comune)
- Fabbricati rurali ad uso strumentale: 0,1%
- Detrazione per abitazione principale: 200,00 Euro
- La detrazione è elevata a 250,00 Euro quando nel nucleo familiare vi sia un portatore di handicap con un grado di invalidità del 100% e oltre e/o con una certificazione handicap, in stato di gravità, ai sensi della legge 104 art. 3 comma 3.
Esenzione acconto IMU 2021
Gli immobili delle imprese colpite dall’emergenza Covid non pagano la prima rata IMU 2021. Il decreto Sostegni bis prevede l’esenzione dall’acconto IMU per gli immobili i cui possessori hanno i requisiti per ottenere il contributo a fondo perduto, ovvero soggetti passivi con ricavi o compensi non superiori a 10 milioni di euro all’anno, che hanno subito un calo di fatturato di almeno il 30% nel 2020 rispetto al 2019. L’esenzione vale solo per gli immobili nei quali i soggetti passivi esercitano attività di cui siano anche gestori.
Agevolazione IMU per le case concesse in uso gratuito a figli o genitori
La Legge Finanziaria pa partire dall’anno 2016 modifica le regole riguardanti l’applicazione dell’IMU nel caso di abitazioni concesse in uso gratuito a figli o genitori: non esiste più la possibilità di assimilazione all’abitazione principale, ma è prevista una riduzione del 50% sull'IMU alle seguenti condizioni :
- il contribuente deve essere residente nel Comune di Poggio a Caiano, e deve possedere soltanto due abitazioni di proprietà (la propria abitazione principale e quella data in uso gratuito). Chi possiede altre abitazioni in Italia non potrà usufruire dell’agevolazione. Potrà invece farlo chi, oltre alle due abitazioni, ha altre proprietà come terreni, aree fabbricabili o negozi.
- che vi sia un contratto di comodato e che questo sia registrato presso l’Agenzia delle Entrate. Pertanto coloro che fino ad oggi hanno usufruito delle agevolazioni mediante la semplice presentazione al Comune della dichiarazione di uso gratuito, adesso se intendono usufruire della nuova riduzione, devono registrare il contratto verbale presso l’Agenzia delle Entrate, con decorrenza dal 1 gennaio dell'anno in corso.
- Il comodante deve presentare la dichiarazione allegata al termine di questa pagina per attestare il possesso dei requisiti sopra indicati.
- La recente sentenza della Cassazione n. 37346/20222 ha chiarito che non è possibile usufruire della riduzione Imu in caso di comodato tra comproprietari dello stesso immobile.
Pagamento IMU
Il pagamento dell'acconto IMU può essere effettuato mediante il modello F24, utilizzabile presso tutte le banche, gli uffici postali o il Concessionario della riscossione, seguendo le avvertenze indicate nel modello stesso o tramite apposito bollettino postale. Il bollettino, disponibile presso tutti gli uffici postali, dovrà riportare obbligatoriamente il numero di c/c 1008857615 che rimane uguale per tutti i Comuni e l’intestazione “Pagamento IMU”.
Le scadenze per il pagamento sono le seguenti:
•16 giugno 2025– acconto 2025, da effettuarsi in misura pari alla metà di quanto versato per IMU nel 2024
•16 dicembre 2025 – saldo dovuto per il 2024.
Codici tributo imu
Questi sono i codici tributo per il pagamento IMU tramite F24:
3912 IMU abitazione principale e relative pertinenze (destinatario il Comune)
3914 IMU terreni (destinatario il Comune)
3916 IMU aree fabbricabili (destinatario il Comune)
3918 IMU altri fabbricati eccetto immobili categoria D (destinatario il Comune)
3925 IMU Immobili categoria D (destinatario lo Stato)
3930 IMU Immobili categoria D (destinatario il Comune)
Si ricorda che il codice catastale del Comune di Poggio a Caiano, da utilizzare per il pagamento IMU, è G754. E' il campo più importante dell'F24, pertanto si richiede la massima attenzione nella sua compilazione.
L’importo minimo annuo al di sotto del quale non è dovuto il pagamento dell’IMU per il Comune di Poggio a Caiano è di 12,00 Euro. Tale importo deve intendersi riferito all’importo complessivamente dovuto per l’intero anno dal singolo contribuente per tutti gli immobili posseduti nel Comune.
Rendita catastale su cui calcolare l'IMU
Per il calcolo dell'IMU devono essere utilizzate le rendite catastali attualmente vigenti, già utilizzate per il modello Unico IRPEF o per il mod. 730.
Il contribuente, recandosi all'Ufficio Tributi, può comunque verificare la correttezza delle proprie rendite catastali iscritte all'Agenzia del Territorio (Catasto).
L'Agenzia del Territorio ha comunque attivato un Servizio di consultazione on-line su cui il contribuente può verificare le proprie rendite catastali, inserendo il proprio codice fiscale e gli identificativi catastali (foglio, particella, subalterno) dell'immobile.
Come calcolare l'IMU
Per calcolare l'imposta da pagare è necessario determinare il valore imponibile.
Per i fabbricati iscritti o iscrivibili in Catasto occorre:
1- rivalutare del 5 per cento la rendita catastale del fabbricato
2- determinare il valore imponibile moltiplicando la rendita catastale rivalutata per i seguenti moltiplicatori:
- 160 per i fabbricati classificati nel gruppo A (esclusa categoria A10) e nelle categorie C/2, C/6 e C/7
- 80 per i fabbricati della categoria A/10
- 140 per i fabbricati del gruppo catastale B e delle categorie C/3, C4 e C/5
- 55 per i fabbricati della categoria C/1
- 65 per i fabbricati del gruppo catastale D (esclusa categoria D/5)
- 80 per i fabbricati della categoria D/5
Per i terreni agricoli, il valore imponibile è costituito dal reddito dominicale risultante in Catasto al 1° gennaio dell'anno in corso, aumentato del 25% e moltiplicato per 135. Per i coltivatori diretti e gli imprenditori agricoli professionali inscritti nella previdenza agricola il moltiplicatore è pari a 110, anzichè 135.
Per le aree fabbricabili la base imponibile è costituita dal valore venale in comune commercio al 1° gennaio dell'anno in corso, determinato con riguardo anche ai prezzi medi rilevati sul mercato per la vendita di aree aventi analoghe caratteristiche.
Una volta determinata la base imponibile, l'imposta si calcola applicando alla stessa l'aliquota prevista per la fattispecie dell'immobile provvedendo eventualmente, nel caso in cui se ne abbia diritto, ad operare la detrazione d'imposta.
Servizio calcolo IMU presso Ufficio tributi su prenotazione e altri servizi
E' sempre attivo presso l’Ufficio Tributi il servizio di calcolo IMU. Il servizio è rivolto alle persone fisiche che possiedono non più di cinque fabbricati o quote di fabbricati nel Comune di Poggio a Caiano. Su richiesta dei contribuenti si provvederà al calcolo della IMU dovuta ed alla stampa dei modelli F24 per il pagamento.
Il servizio di Calcolo IMU si effettua solo su prenotazione, telefonando all'Ufficio Tributi:
055/8701222 o inviando una e-mail all’indirizzo: tributi@comune.poggio-a-caiano.po.it.
Se possibile, si raccomanda di fornirci un indirizzo di posta elettronica, in modo tale da poter inviare tramite email il conteggio e gli F24 per poterli stampare comodamente a casa.
Il servizio di calcolo IMU non viene effettuato per gli immobili intestati a società, ad altri soggetti diversi dalle persone fisiche, o che sono posseduti da persone fisiche non a titolo personale, ma come beni strumentali o beni merce per l’esercizio di imprese e attività economiche.
L’ufficio tributi è comunque a disposizione di tutti i cittadini per fornire:
- stampa delle rendite catastali degli immobili posseduti;
- informazioni sull’applicazione dell’IMU.
DOVE/QUANDO
Apertura al pubblico
E' possibile accedere all'Ufficio anche tramite appuntamento, seguendo le indicazioni presenti al precedente link, negli orari di apertura al pubblico: il lunedì e il giovedì dalle ore 9 alle ore 13 e il mercoledì dalle ore 15 alle ore 17.
Nella pagina dedicata agli appuntamenti presso l'Ufficio Tributi, sono indicate le pratiche più comuni, i documenti necessari e le varie modalità per eseguirle.
Per le pratiche che possono essere disbrigate anche a distanza, si può contattare l'ufficio via telefono o via mail, sia per la richiesta di informazioni sia per le pratiche ordinarie: tel. 0558701222/223 dal lunedì al venerdì dalle 8:30 alle 13:30, tributi@comune.poggio-a-caiano.po.it
RESPONSABILE









