L'assegno di maternità è erogato alle madri che non beneficiano di nessuno trattamento di maternità oppure percepiscono un trattamento inferiore all'importo dell'assegno concesso dal Comune.
In tal caso il beneficio erogato corrisponde alla differenza tra l'importo dell'assegno comunale e l'indennità di maternità di cui è titolare la richiedente.
L'importo dell'assegno viene determinato annualmente con decreto del Ministro per la solidarietà sociale.
L'assegno di maternità è concesso dal Comune ed è erogato dall'INPS - Istituto Nazionale di Previdenza Sociale.
E' rivolto ai cittadini residenti nel Comune di Poggio a Caiano.
L'importo dell'assegno viene determinato annualmente con decreto del Ministro per la solidarietà sociale.
La domanda debitamente compilata in ogni sua parte e corredata dalla relativa documentazione, potrà essere protocollata tramite consegna o invio per PEC all’indirizzo di posta elettronica certificata del Comune di Poggio a Caiano comune.poggioacaiano@postacert.toscana.it; a mano per deposito atti cartacei presso l’ufficio Protocollo.
I requisiti per beneficiare dell’assegno di maternità sono i seguenti:
1. Donne residenti, cittadine: italiane o comunitarie; extracomunitarie in possesso di uno dei seguenti titoli di soggiorno: permesso di soggiorno CE unico per lavoro o con autorizzazione al lavoro, permesso di oggiorno CE per lungo soggiornanti (ex carta di soggiorno), permesso di soggiorno CE di protezione sussidiaria o titolare di status di rifugiato.
Per le cittadine dei paesi Tunisia, Marocco, Algeria e Turchia, in base agli accordi euro-mediterranei stipulati con la Comunità Europea, è sufficiente produrre la fotocopia del permesso di soggiorno per motivi familiari oppure la fotocopia di un permesso di soggiorno avente durata almeno biennale.
2. Nascita di un figlio o ingresso nella famiglia anagrafica del richiedente di un minore in affidamento preadottivo o in adozione senza affidamento.
In luogo delle persone indicate al punto 1, possono beneficiare dell'assegno:
- il padre, in caso di abbandono del figlio da parte della madre o di affidamento esclusivo del figlio al padre;
- l'affidatario preadottivo, in luogo della moglie affidataria preadottiva, quando sopraggiunga separazione legale, ex art. 25 L. 184/93, ed a condizione che il richiedente abbia il minore in affidamento presso la propria famiglia anagrafica;
- l'adottante non coniugato in caso di adozione pronunciata solo nei suoi confronti.
In caso di decesso della madre del neonato o della donna che ha ricevuto il minore in affidamento preadottivo o in adozione senza affidamento, l'assegno può essere concesso, a domanda, rispettivamente al padre che ha riconosciuto il neonato o al coniuge della donna.
In caso di neonato non riconoscibile o non riconosciuto da alcuno dei genitori, può beneficiare dell'assegno colui a cui il minore è stato affidato con provvedimento del giudice.
Per ottenere l'assegno di maternità occorre avere un indicatore della situazione economica equivalente (ISEE), in corso di validità, il cui importo viene aggiornato annualmente con Decreto del Ministro per la Solidarietà Sociale.
Tempi e scadenze
La domanda deve essere presentata al Comune di residenza entro sei mesi dalla data di nascita del figlio o dalla data di ingresso nella famiglia anagrafica del richiedente del minore in affidamento preadottivo o in adozione senza affidamento.
Verrà dato riscontro in merito alla richiesta entro 30 giorni dalla stessa.
La richiesta è gratuita.
In allegato il modulo.
Per informazioni chiamare uff servizi sociali 055/8701285.