Riportiamo in allegato l'ordinanza del Sindaco n. 141 del 29 dicembre 2017 che ha per oggetto "L.R. n°9/2010, DGRT n°1182/2015, DGRT n°814/2016 – RIDUZIONE DEL RISCHIO DI SUPERAMENTO DEI VALORI LIMITE PER IL PARAMETRO POLVERI SOTTILI PM10 - PROVVEDIMENTI CONTINGIBILI ED URGENTI A SEGUITO DEL RAGGIUNGIMENTO DEL “VALORE 2” DELL'INDICE DI CRITICITA' PER LA QUALITA' DELL'ARIA (ICQA). – RIDUZIONE DEL RISCHIO DI SUPERAMENTO DEI VALORI LIMITE PER IL PARAMETRO POLVERI SOTTILI PM10 - PROVVEDIMENTI CONTINGIBILI ED URGENTI A SEGUITO DEL RAGGIUNGIMENTO DEL “VALORE 2” DELL'INDICE DI CRITICITA' PER LA QUALITA' DELL'ARIA (ICQA)."
Al fine di ridurre la concentrazione media giornaliera per il parametro polveri sottili PM10 il Sindaco ordina, a partire dalle ore 24.00 del giorno 29/12/2017 e sino a revoca, il rispetto di quanto segue:
A) il periodo giornaliero consentito per il funzionamento degli impianti di riscaldamento, alimentati a gasolio e a biomassa di cui al punto C seguente, con esclusione degli impianti installati negli edifici adibiti ad ospedali, cliniche o case di cura o assimilabili, scuole materne e asili nido, viene ridotto da 12 ore a 10 ore;
B) è fatto obbligo di spegnimento dei motori dei veicoli in caso di sosta prolungata degli stessi;
C) l’utilizzo di biomassa per riscaldamento domestico è ammesso solo tramite impianti ad alta efficienza, fatte salve le abitazioni dove non siano presenti sistemi alternativi di riscaldamento;
D è vietata la circolazione nell'area urbana dei seguenti veicoli:
Autovetture diesel euro 2 |
e successive |
Autovetture diesel euro 3 | Autovetture M1 diesel non omologate secondo la Dir. 98/69/CE B e successive |
Veicoli commerciali diesel euro 2 | Veicoli per il trasporto merci N1 identificati dal Codice della Strada all’art. 54, comma 1 lettere c, d con portata fino a 35 q.li non omologati secondo la Dir. 98/69/CEE e successive |
Veicoli commerciali diesel euro 2 | Veicoli per il trasporto merci N2 e N3 identificati dal Codice della Strada all’art. 54, comma 1 lettere d, h, i con portata superiore a 35 q.li non omologati secondo la Dir. 1999/96/CEE e successive |